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Un interessante documento del segretario della Democrazia Cristiana di Nettuno Biagio Paolini
Che cos’è il dissesto finanziario

15/12/2007 -
L’art. 244 del testo Unico 267 del 2000 stabilisce che si ha dissesto finanziario quando il Comune non è più in grado di assolvere alle funzioni ed ai servizi definiti indispensabili e quando nei confronti dell’Ente esistono crediti di terzi ai quali non si riesce a far fronte con il mezzo ordinario del ripristino del riequilibrio di bilancio né con lo strumento del debito fuori bilancio. Il Dissesto Finanziario di un Ente locale non può essere equiparato al fallimento di un’Impresa a carattere privato. L’Ente locale non può cessare di esistere, in caso di dissesto si crea una frattura tra passato e futuro. Tutto ciò che è pregresso compresi i residui attivi e passivi non vincolati, viene estrapolato dal bilancio comunale e passato alla gestione straordinaria. Un apposito Organo di tre membri per Comune con più di 5000 abitanti (nominato con decreto del Presidente della Repubblica) si occupa del passato con riferimento al 31/12 dell’anno precedente redigendo un piano di estinzione con il quale viene azzerata la situazione patologica che ha creato il dissesto mentre L’Ente Locale con il suo consiglio eletto inizia una nuova vita finanziaria sgombra dal peso del passato. La normativa sul risanamento finanziario prevede la sospensione della decorrenza degli interessi sui debiti ed il blocco delle azioni esecutive. La possibilità di poter accedere ad un mutuo ventennale a carico dello Stato è preclusa a seguito dell’entrata in vigore della legge costituzionale n°3 del 2001. Pertanto, ad oggi, tutti gli Enti Locali che dichiarano il dissesto, debbono provvedere con risorse finanziarie proprie.
L’Ente Locale, una volta attivata la procedura del dissesto finanziario è obbligato come previsto dall’art. 251 del T.U. Enti Locali ad adeguare le imposte, le tasse locali, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita dalla legge. Relativamente al personale dipendente, l’Ente ha l’obbligo di rideterminare la dotazione organica collocando in disponibilità il personale che dovesse risultare in soprannumero.
Per il personale in soprannumero, il Ministero dell’Interno garantisce un contributo pari alla spesa relativa al trattamento economico per un periodo di 5 anni come previsto dall’art. 265 del T.U. Sul fronte del pregresso della cui liquidazione si occupa la Commissione Straordinaria composta da tre membri è opportuno rilevare: La possibilità per la commissione di vendere il Patrimonio immobiliare disponibile per la parte non strettamente necessaria all’esercizio delle funzioni istituzionali. La liquidazione dei debiti salvo eccezioni con una percentuale prevista dall’art. 258 T.U. che va dal 40% al 60%. Si potrebbe parlare ancora a lungo della procedura del dissesto finanziario. Ho voluto dare alcuni brevi cenni per cercare di capire a cosa andremo incontro se, come più volte paventato dalla Commissione Prefettizia attuale, si dovesse andare al dissesto finanziario. Da questa breve analisi fatta ritengo che c’è poco da stare allegri in ogni caso.
Da informazioni assunte direttamente dalla Commissione Prefettizia, sembra che gli spazi di manovra che restano per evitare il dissesto finanziario siano veramente pochi.
Quindi, penso che ci dobbiamo preparare al peggio. Dopo essere stati etichettati come “mafiosi” dovremo accollarci anche l’onere di pagare materialmente i debiti lasciati da un’amministrazione indegna.
Se saremo chiamati a dover subire questa ennesima infamia, affrontiamola con orgoglio riservandoci di far giustizia dei malfattori quando verremo chiamati a decidere sul futuro della nostra città con il nostro voto. In questo clima non certo rassicurante auguro a tutti un sereno Natale di fede e di speranza.



Autore:Biagio Paolini
Segretario politico della
Democrazia Cristiana




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