ve, se non è possibile lavorare da casa.
25. Sono una guida turistica che effettua visite guidate all’aperto per gruppi turistici. Posso continuare a svolgere la mia attività?
L’attività di guida turistica all’aperto è sottoposta alla disciplina generale in tema di limitazioni agli spostamenti. Pertanto, essa è consentita in area gialla e arancione, nell’osservanza delle restrizioni alla circolazione rispettivamente dettate per i territori classificati in tali aree. Lo svolgimento di visite turistiche guidate non è invece consentito in area rossa, essendo in quest’ultima previsto il divieto di spostamenti non giustificati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Nei casi in cui è consentita, l’attività dovrà svolgersi con modalità tali da assicurare il rispetto del divieto di assembramento e nel rispetto delle vigenti norme in materia di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, distanziamento interpersonale e divieto di assembramenti.
26. È possibile spostarsi tra regioni per fare un atto pubblico notarile di compravendita?
Sì, lo spostamento è configurabile come spostamento per ragioni di necessità se l’immobile ad esempio si trova in una regione diversa da quella in cui si vive.
27. Ci si può spostare per andare in chiesa o negli altri luoghi di culto?
Sì, dalle 5 alle 22. Invece, dalle 22 alle 5, vige un regime degli spostamenti analogo a quello relativo alla zona rossa.
28. È possibile uscire di casa per gettare i rifiuti?
Sì, seguendo le normali regole già in vigore in ogni comune. Allo stesso modo, proseguono le attività di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti.
29. Posso uscire con il mio animale da compagnia?
Sì, per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone.
30. Si possono portare gli animali domestici dal veterinario?
Sì.
31. Si può uscire per fare una passeggiata?
Sì, dalle 5 alle 22.
32. È consentito fare attività motoria?
Sì, dalle 5 alle 22.
33. È possibile recarsi in un altro Comune al solo scopo di fare lì attività sportiva? In alternativa, è possibile varcare i confini comunali mentre si pratica l’attività sportiva (per esempio correndo o valicando un monte), per concluderla comunque all’interno del proprio Comune?
È possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5.00 alle 22.00, per fare attività sportiva solo qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune (per esempio, nel caso in cui non ci siano campi da tennis), purché si trovi nella stessa Regione o Provincia autonoma. Inoltre è possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.
Si ricorda inoltre che, ai sensi del dPCm, per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti è equiparata al territorio comunale la fascia territoriale circostante, fino a una distanza di 30 km dai relativi confini.
Si ricorda che, durante lo svolgimento dell’attività sportiva, è sempre necessario mantenere la distanza di almeno 2 metri dalle altre persone.
34. L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito?
È possibile raggiungere parchi e giardini pubblici all’interno del proprio Comune o, in assenza di questi, quelli in un Comune limitrofo più vicini a casa, salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali, a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento.
È consentito, altresì, l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.
Tra i parchi e i giardini pubblici rientrano anche i parchi e i giardini aperti gratuitamente al pubblico, afferenti a musei e ad altri istituti e luoghi della cultura.
Resta inteso che la giustificazione degli spostamenti ammessi fuori dal proprio Comune, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione.
35. Posso utilizzare la bicicletta?
È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone. È inoltre consentito utilizzarla dalle 5 alle 22 per svolgere attività motoria all’aperto, sempre nel rispetto del distanziamento di almeno un metro, e per svolgere attività sportiva, nel qual caso il distanziamento deve essere di 2 metri.
36. Posso usare l’automobile con persone non conviventi?
Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.
37. È consentito, anche al di fuori del Comune ovvero della Regione di residenza, lo svolgimento di attività lavorativa su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, adibite alle produzioni per autoconsumo, non adiacenti a prima od altra abitazione?
Sì, la cura dei terreni ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze lavorative, contemplato per le zone “arancioni” e “rosse” dagli artt. 2 comma 4 lett. a), e 3, comma 4, lett. a), del DPCM 3 dicembre 2020. Quindi la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo (quale ad. esempio quella di raccolta delle olive, conferimento al frantoio e successiva spremitura) sono consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.
38. Per i cittadini stranieri vigono le stesse limitazioni agli spostamenti che vigono per gli italiani?
Sì, le restrizioni sono valide per tutte le persone presenti sul territorio italiano, a prescindere dalla loro nazionalità. Per gli spostamenti da e per l’estero, oltre a tali restrizioni, si è altresì soggetti alle specifiche disposizioni relative a ciascuno Stato estero, reperibili sul sito istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
39. Durante i propri spostamenti, è consentito transitare nei territori delle aree con restrizioni diverse dalla propria?
Il transito nelle aree con restrizioni agli spostamenti diverse dalla propria (rossa o gialla) è consentito, come ogni altro spostamento verso Comuni o Regioni differenti, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune (per esempio andare all’ufficio postale o a fare la spesa, se non ci sono tali uffici o punti vendita nel proprio Comune). È inoltre consentito se strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista.
40. È possibile spostarsi tra diversi Comuni e/o Regioni per partecipare alle esequie di parenti stretti?
Il DPCM 14 gennaio 2020 conferma la possibilità, prevista dal DPCM 3 novembre 2020, di partecipare alle cerimonie religiose con le dovute misure organizzative e di prevenzione e sicurezza, volte a contenere i possibili contagi e nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle relative confessioni (allegati da 1-7 al citato DPCM). La partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere almeno quelli fino entro il secondo grado) o di unico parente rimasto, sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid-19.
41. Devo effettuare uno spostamento giustificato dai motivi previsti dal decreto, ma non avendo la possibilità di disporre ovvero di condurre un mezzo privato, posso farmi accompagnare da qualcun altro?
Sì. Nel caso in cui non si disponga di un mezzo privato ovvero non si abbia la patente di guida o non si sia autosufficienti o si abbia un altro impedimento, è consentito farsi accompagnare da un famigliare (preferibilmente convivente) o una persona incaricata di tale trasporto da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell’esigenza di limitare quanto più possibile l’utilizzo di mezzi pubblici e comunque nel rispetto di quanto previsto per l'utilizzo dei mezzi privati. Laddove l’accompagnatore e l’accompagnato non siano conviventi devono indossare entrambi un idoneo dispositivo di protezione individuale.
Nel rispetto di tali condizioni, anche lo spostamento dell’accompagnatore è giustificato. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, così come la condizione di convivenza tra gli occupanti il veicolo, in caso di eventuali controlli, possono essere fornite nelle forme e con le modalità dell’autodichiarazione e, ove l’agente operante ne faccia richiesta (la condizione di convivenza esime dal rispetto della distanza).
Dal Comune di Aprilia
13-01-2021
Coronavirus ad Aprilia. 981 i cittadini attualmente positivi, mentre persone in isolamento preventivo scendono a 157
Sono 981 i cittadini apriliani attualmente positivi al Coronavirus e tra questi solo 8 sono ricoverati presso strutture ospedaliere. Lo confermano i dati condivisi in data odierna dalla ASL di Latina con i Comuni della provincia. Le persone in isolamento domiciliare preventivo (no positivi) scendono invece a 157.
“Negli ultimi giorni, dopo la fine del periodo natalizio – commenta il Sindaco Antonio Terra – abbiamo avuto un sensibile incremento del numero dei positivi. Un dato non positivo, che riflette i numeri nazionali. Oggi guardiamo però con speranza sia il numero dei positivi ricoverati, che a dispetto dell’aumento dei casi non registra incrementi, sia la diminuzione del numero dei cittadini in isolamento a casa, perché entrati in contatto con casi di positività. È chiaro che le prossime settimane saranno cruciali, anche per il nostro territorio.
Le vaccinazioni sono iniziate, ma ci vorrà ancora del tempo per superare la fase epidemica. Perciò è importante resistere e continuare a rispettare le disposizioni sanitarie, offrendo supporto alle categorie più esposte e incoraggiando – attraverso i nostri acquisti – le attività economiche locali, maggiormente colpite dalle restrizioni”.
14-01-2021
Covid-19: le misure del nuovo Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 gennaio. MISURE A LIVELLO NAZIONALE
Prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza.
• Confermato fino al 15 febbraio 2021 il DIVIETO, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra Regioni o Province Autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
• Resta sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
• Dal 16 gennaio al 5 marzo 2021 tra le 5.00 e le ore 22.00 massimo 2 persone (con minori di 14 anni, disabili o persone non autosufficienti conviventi) possono spostarsi una sola volta al giorno verso un’altra abitazione privata abitata.
• In area gialla: lo spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione.
• In area arancione e rossa: lo spostamento può avvenire all’interno dello stesso Comune, fatto salvo quanto previsto per i Comuni fino a 5.000 abitanti.
• Dal 16 gennaio al 5 marzo 2021 dai Comuni fino a 5.000 abitanti: ci si può spostare per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, senza arrivare nei capoluoghi di provincia.
• Area “bianca”: Regioni con livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti.
In area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste per le aree gialle, arancioni e rosse.
• Istituita piattaforma per la distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento.
MISURE NEL LAZIO: AREA GIALLA
• Il Lazio è in zona gialla fino a nuove disposizioni.
• Ristoranti e bar aperti fino alle 18. Possibilità di asporto fino alle 22 e consegna a domicilio senza limiti di orario.
• Negozi e altre attività commerciali aperti, anche all'interno dei centri commerciali.
• Coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute.
• L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione (primarie e medie) continua a svolgersi integralmente in presenza.
• Le scuole superiori sono in didattica a distanza fino al 18 gennaio, come da ordinanza regionale.
15-01-2021
Emergenza #Coronavirus. Nuovo dpcm e nuova ordinanza del Ministero della Salute
IL 16 GENNAIO LA REGIONE LAZIO SARÀ ZONA GIALLA; DAL 17 GENNAIO SCATTERÀ LA ZONA ARANCIONE
È stata firmata l’ordinanza del Ministero della Salute che “cambia il colore” alla Regione Lazio in allerta arancione, precisamente da Domenica 17 Gennaio.
Per domani, Sabato 16 Gennaio, invece, la nostra regione continuerà ad osservare le misure anti-Covid di allerta gialla.
Nelle infografiche allegate, realizzate dagli Uffici Stampa degli Enti comunali e sovracomunali del Lazio, trovate tutte le regole e i divieti previsti nelle zone arancioni dal DPCM che entrerà in vigore dal 16 gennaio.