2) Di che colore sono le schede dei cinque referendum?
I colori delle schede dei cinque referendum sono i seguenti:
• referendum n.1 – rosso (pantone rubine red-U);
• referendum n.2 – arancione (pantone 151-U);
• referendum n.3 – giallo (pantone yellow-U);
• referendum n.4 – grigio (pantone 422-U);
• referendum n.5 – verde (pantone green-U).
3) Quale è il quorum necessario affinché i referendum siano validi?
Per la validità del referendum abrogativo l’art.75 della Costituzione stabilisce che la proposta soggetta a referendum è approvata se hanno votato la maggioranza (50%+1) degli aventi diritto al voto e se è raggiunta la maggioranza (50%+1) dei voti validamente espressi.
4) Dove e come si rinnova la tessera elettorale che ha esaurito i diciotto spazi per la certificazione del voto?
La tessera elettorale si rinnova presso l’ufficio elettorale del comune di residenza; è opportuno che gli elettori che hanno necessità di rinnovare la tessera elettorale si rechino per tempo presso tale ufficio al fine di evitare una concentrazione delle domande nei giorni immediatamente antecedenti ed in quelli della votazione; l’ufficio elettorale resterà comunque aperto dalle ore 9 alle ore 18 nei due giorni antecedenti la data della consultazione e, nel giorno della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto, e quindi dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 12 giugno.
5) Per chi lavora in Italia in un comune diverso da quello di residenza è possibile votare in quel comune per le consultazioni referendarie?
No, non è possibile, a meno che non si appartenga a determinate categorie di lavoratori (militari e appartenenti a Corpi militarmente organizzati, Forze dell’Ordine di servizio ai seggi, naviganti sia marittimi che aviatori, rappresentanti dei partiti/comitati promotori presso i seggi, ricoverati in ospedale o casa di cura, detenuti).
6) Dove posso fare la domanda per essere chiamato come scrutatore?
Per essere designato quale scrutatore occorre essere iscritti nell’apposito Albo degli scrutatori che si tiene in ogni comune. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Sindaco, con manifesto da affiggere nell’Albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell’Albo degli scrutatori a farne apposita domanda entro il mese di novembre.
7) I dipendenti di Poste Italiane possono esercitare le funzioni di presidente di seggio elettorale, di scrutatore e di segretario?
No. L’art.23 del d. P. R. 16 maggio 1960, n.570, stabilisce espressamente che i dipendenti delle Poste non possono esercitare tali funzioni. L’esclusione dallo svolgimento di funzioni presso i seggi elettorali per tale categoria di lavoratori è collegata ai compiti loro attribuiti per l’espletamento di attività essenziali all’esecuzione delle complesse procedure elettorali. La modifica dello stato giuridico del personale che svolge il servizio postale non ha infatti modificato la natura delle attività ad esso connesse, rimaste di assoluto interesse pubblico e funzionali al regolare svolgimento delle consultazioni.
8) Come avviene la designazione degli scrutatori da parte della Commissione elettorale comunale?
La procedura da seguire per designare gli scrutatori è indicata nell’art.6 della legge 8 marzo 1989, n.95. Pertanto, la designazione degli scrutatori tra le persone iscritte all’apposito albo deve avvenire - tra il 25° e il 20° giorno antecedenti la data del voto, in seduta pubblica preannunziata due giorni prima con apposito manifesto - con il criterio della nomina all’unanimità da parte dei componenti della Commissione elettorale comunale (composta dal sindaco e da
alcuni consiglieri comunali) o, nel caso che non si raggiunga l’unanimità, con una procedura di nomina per votazione.
9) Quali sono i documenti di identità da presentare al momento del voto?
I documenti di identità da presentare al momento del voto sono quelli ricompresi in una delle tre seguenti categorie:
a) Carta d’identità o altro documento d’identificazione munito di fotografia, rilasciato dalla pubblica amministrazione;
b) Tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;
c) Tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.
In mancanza di un documento di identificazione idoneo, l’elettore può essere riconosciuto anche con le seguenti modalità:
• da uno dei membri del seggio che conosce personalmente l’elettore e ne attesta l’identità;
• da un altro elettore del comune, noto al seggio e provvisto di documento di riconoscimento;
• dalla ricevuta della richiesta di rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE), in quanto munita della fotografia del titolare e dei relativi dati anagrafici.
10) A quali condizioni i rappresentanti dei partiti/comitati promotori possono votare nei seggi presso i quali sono designati?
Per esercitare il diritto di voto nel seggio dove sono stati designati i rappresentanti effettivo e supplente devono esibire, oltre al documento di riconoscimento, la propria tessera elettorale dalla quale si evince che non hanno già votato in un’altra sezione.
11) Come può esercitare il diritto di voto chi si trova ricoverato in un ospedale?
L’elettore che sia degente in un ospedale o casa di cura è ammesso a votare nel luogo di ricovero presentando al Sindaco del proprio comune di residenza un’apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di
cura e l’attestazione del direttore sanitario dello stesso luogo di cura comprovante il ricovero. La dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell’istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione.
12) Gli elettori positivi al COVID-19 che sono sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento presso la propria abitazione possono votare alle consultazioni referendarie?
Sì, possono votare, facendo pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti (con modalità individuate dall’ente medesimo, anche per via telematica), in un periodo compreso tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione:
a) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l’indirizzo completo di questo;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dalla ASL, in data non anteriore al 14° giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle suddette condizioni sanitarie per COVID-19.
Il voto degli elettori predetti viene raccolto, a cura di appositi seggi speciali, durante le ore in cui è aperta la votazione, assicurando, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell’elettore.
13) Gli elettori ricoverati nei reparti COVID delle strutture sanitarie possono votare?
Sì, possono votare nelle sezioni ospedaliere, purché le strutture che li ospitano abbiano almeno 100 posti letto. Se invece sono ricoverati in strutture con meno di 100 posti letto, il loro voto viene raccolto da appositi seggi speciali.
14) Quali elettori diversamente abili hanno diritto ad essere accompagnati da un altro elettore nella cabina elettorale per esercitare il diritto di voto?
Possono essere accompagnati all’interno della cabina elettorale solo gli elettori diversamente abili che siano fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto, e cioè i non vedenti, gli amputati delle mani e gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.
Sono ammessi all’espressione del voto con l’assistenza di un altro elettore coloro che, presentando apposita certificazione sanitaria, abbiano ottenuto, da parte del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, l’inserimento sulla propria tessera elettorale dell’annotazione del diritto al voto assistito mediante apposizione dell’apposito codice (AVD).
Sono ammessi a votare con un accompagnatore anche gli elettori il cui impedimento fisico nell’espressione autonoma del voto sia evidente.
Quando manchi il suddetto simbolo o codice sulla tessera elettorale o quando l’impedimento fisico non sia evidente, il diritto al voto assistito può essere dimostrato con un certificato medico - redatto da un funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda sanitaria locale - nel quale sia espressamente attestato che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore.
L’ammissione al voto assistito non è quindi consentita per infermità che non influiscono sulla capacità visiva oppure sul movimento degli arti superiori, ivi comprese le infermità che riguardano esclusivamente la sfera psichica dell’elettore.
Gli handicap di natura psichica hanno infatti rilevanza ai fini del diritto al voto assistito solo quando la relativa condizione patologica comporti anche una menomazione fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.
Si precisa che nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un disabile.