15) Quali sono i soggetti competenti ad autenticare le firme per le designazioni dei rappresentanti di partito o di comitato promotore presso i seggi elettorali?
I soggetti competenti ad autenticare le firme per le designazioni dei rappresentanti di partito/comitato promotore presso i seggi elettorali sono quelli indicati nell’art.14 della legge n.53/90.
Le funzioni di autenticazione devono essere svolte da tali soggetti all’interno del territorio di rispettiva competenza.
16) Qual è la procedura di voto per gli italiani residenti all’estero?
Gli italiani residenti all’estero, che non hanno optato per il voto in Italia, votano per corrispondenza, esprimendo il loro voto su schede che vengono recapitate al loro indirizzo di residenza all’estero.
17) Chi stampa ed invia le schede per gli elettori all’estero?
Il Ministero dell’Interno consegna al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) il modello della scheda elettorale non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia.
Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli Esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono alla stampa delle schede di votazione e del restante materiale da inserire nei plichi da recapitare agli elettori della circoscrizione Estero.
Gli Uffici consolari spediscono ”....con il sistema postale più affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilità....”, al domicilio di tutti gli elettori, non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, un plico contenente:
• il certificato elettorale;
• le schede dei cinque referendum e la relativa busta piccola, nonché una busta grande preaffrancata recante l’indirizzo dell’Ufficio consolare competente;
• un foglio esplicativo delle modalità di voto.
Gli elettori che, a quattordici giorni dalla data della votazione non abbiano ancora ricevuto il plico, possono contattare il proprio Ufficio consolare per il rilascio di un nuovo plico.
18) Come si vota all’estero per corrispondenza?
L’elettore, ricevuto il plico con le schede:
a) esprime il proprio voto sulle schede referendarie: il voto è espresso tracciando un segno sulla risposta prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene;
b) introduce le schede nella relativa busta piccola e la chiude;
c) inserisce, nella busta grande affrancata, il tagliando staccato dal certificato elettorale (comprovante l’avvenuto esercizio del diritto di voto) e la busta piccola contenente le schede;
d) spedisce, infine, la busta grande al Consolato competente.
Gli Uffici consolari inviano, senza ritardo, all’Ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente agli elenchi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza.
19) Come si scrutina il voto espresso all’estero?
Le schede votate dagli elettori all’estero, incluse nelle apposite buste pervenute per corrispondenza agli Uffici consolari, vengono spedite in Italia dai Consolati per via aerea.
I plichi arrivati in Italia vengono presi in consegna dall’Ufficio centrale per la circoscrizione Estero presso il quale, sulla base dell’elenco degli elettori fornito dal Ministero dell’Interno, vengono istituiti seggi elettorali per lo scrutinio delle schede pervenute.
Le operazioni di scrutinio iniziano alla medesima ora dello spoglio dei voti espressi nei seggi istituiti sul territorio nazionale, e cioè alle ore 23 di domenica 12 giugno.
20) Gli studenti che partecipano a progetti di formazione all’estero possono esprimere il loro voto per corrispondenza nella località in cui si trovano al momento della consultazione?
Si. La legge 6 maggio 2015, n.52, ha previsto - in occasione di elezioni politiche o referendum nazionali - la possibilità di votare per corrispondenza all’estero per gli elettori italiani (ed i loro familiari conviventi) che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi, nel quale è ricompresa la data della votazione.
Al tal fine, tali elettori dovranno formulare al comune di iscrizione elettorale un’espressa opzione per il voto all’estero, valida per un’unica consultazione, che deve pervenire al comune entro e non oltre l’11 maggio.
È possibile la revoca della medesima opzione entro lo stesso termine con comunicazione scritta al comune.
21) Come dev’essere redatta la dichiarazione di opzione dei cittadini temporaneamente all’estero?
La dichiarazione di opzione al comune, redatta su carta libera, sottoscritta dall’elettore, e necessariamente corredata di copia di un documento d’identità valido, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’Ufficio consolare competente per territorio ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (cioè la circostanza di permanere, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione referendaria in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti, oppure di essere familiare convivente di un elettore italiano che si trova nelle predette condizioni).
22) Un cittadino italiano residente all’estero che, per motivi di studio, lavoro o cure mediche si trovi temporaneamente all’estero in una località diversa da quella nella quale è residente può votare all’estero nel posto in cui è al momento temporaneamente domiciliato?
Un cittadino italiano residente all’estero che, per motivi di studio, lavoro o cure mediche si trovi temporaneamente all’estero in una località diversa da quella nella quale è residente può votare all’estero nel posto in cui è al momento temporaneamente domiciliato.
23) Il periodo previsto di tre mesi di temporanea presenza all’estero è richiesto anche per i familiari conviventi degli elettori temporaneamente all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza?
No, la legge, ai fini del diritto al voto per corrispondenza, non richiede che il requisito del periodo di tre mesi di temporanea presenza all’estero sussista anche per loro.
24) Chi svolge il Servizio civile all’estero può presentare opzione di voto per corrispondenza come temporaneo all’estero?
Sì. Si ritiene infatti che chi svolge il Servizio civile all’estero rientri senz’altro tra gli elettori temporaneamente all’estero aventi diritto al voto per motivi di lavoro.
25) Vorrei chiedere al mio comune la carta d’identità elettronica (CIE). Se il 12 giugno prossimo la CIE non mi sarà stata ancora consegnata, in mancanza di altro documento d’identificazione, potrò votare con la ricevuta di richiesta della CIE?
Sì. La ricevuta, infatti, contiene la fotografia e i dati anagrafici del richiedente la CIE. Essa pertanto costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell’art.1, comma 1, lettera c), del d.P.R. n.445/2000.
26) I detenuti hanno diritto di voto?
L’elettorato attivo è riconosciuto ai detenuti che non siano incorsi nella perdita della capacità elettorale (a seguito dell’interdizione definitiva o temporanea dai pubblici uffici). Gli interessati devono far pervenire al sindaco del comune di iscrizione elettorale, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l’elettore è assegnato, deve recare in calce l’attestazione del direttore dell’istituto comprovante la detenzione dell’elettore ed è inoltrata al comune per il tramite del direttore stesso.
27) Si può accedere nella cabina elettorale con il telefono cellulare?
No. Il telefono cellulare deve essere consegnato ai componenti del seggio prima di entrare nella cabina elettorale. Sono previste sanzioni per coloro i quali non si attengono a tale disposizione.
28) Nel caso in cui l’elettore si renda conto di avere sbagliato, può sostituire la scheda e ripetere la votazione?
Sì, secondo la più recente giurisprudenza, l’elettore che si rende conto di aver sbagliato nel votare può chiedere al presidente del seggio di sostituire la scheda stessa, potendo esprimere nuovamente il proprio voto. A tal fine, il presidente gli consegnerà una nuova scheda, inserendo quella sostituita tra le schede deteriorate.
29) I minori possono accedere nella cabina elettorale con il proprio genitore?
No. L’elettore deve recarsi da solo nella cabina elettorale, e non può quindi portare con sé dei minori.
30) Uno scrutatore, già designato, come può giustificare la sua eventuale assenza?
Con gravi motivi di salute od altro impedimento di analoga gravità appositamente dimostrato con documentazione idonea, che deve essere trasmessa tempestivamente al comune.