Il contratto di locazione a canone concordato: ecco i vantaggi, anche fiscali, per il proprietario e per l’inquilino
Affittare a canone concordato conviene!
Unione Inquilini Pomezia è una nuova realtà sindacale presente sul territorio da poco più di un anno.
Il sindacato è attivo su ogni aspetto che coinvolgere il tema della casa ed offre consulenza agli inquilini e a chi non ha ancora una casa; fornisce assistenza per le domande del contributo integrativo affitto e per quelle di assegnazione casa popolare, compresi eventuali ricorsi e contenziosi; redige i contratti di locazione abitativa liberi, concordati, transitori, per studenti e turistici; registra telematicamente i contratti di locazione; informa sulla detrazione inquilino canone libero e concordato; informa sulla detrazione per studenti e loro famiglie; effettua la verifica dei conteggi dei canoni di locazione e degli oneri accessori; esamina le bollette utenze abitative e cura l’eventuale procedimento per le agevolazioni; fornisce assistenza in assemblea condominiale; effettua la verifica dei bilanci condominiali; offre consulenza e assistenza all’inquilino acquirente dell’alloggio messo in vendita; informa sul regime di tassazione c.d. “cedolare secca”.
La locazione abitativa
Il contratto di affitto ad uso abitativo può essere stilato solo in un’unica maniera?
La risposta è no: infatti, esistono diverse strade per un proprietario (e quindi per un inquilino) di gestire l’iter burocratico legato ad un contratto di locazione… basta solo conoscere le differenze e scegliere quello più conveniente.
Nonostante il protagonista di questa lettura sia il contratto di affitto a canone concordato, è bene fare una breve e concisa premessa sulle varie tipologie contrattuali ed il regime fiscale.
Il contratto a canone libero
Nel segmento legato alle locazioni immobiliari, il contratto di affitto a canone libero è certamente quello più conosciuto, ma forse ad oggi non quello più utilizzato.
Con questa scelta si intende un accordo tra le parti in cui entrambe siano libere di decidere ogni aspetto legato al contratto ad eccezione della sua durata.
In buona sostanza, il fulcro su cui si basa questa scelta contrattuale è che si potrà decidere in maniera totalmente autonoma l’importo che l’inquilino dovrà corrispondere mensilmente al proprietario.
Questi contratti sono conosciuti come “contratti 4+4”.
Il contratto a canone concordato
Una alternativa da conoscere e valutare è proprio quella legata al contratto di locazione a canone concordato regolamentato dalla Legge n. 431/1998.
Questa dispone che le parti debbano appunto concordare la cifra relativa al canone di locazione affidandosi a delle tabelle di riferimento, nelle quali si definiscono i parametri economici minimi e massimi che si rifanno alla zona, alla durata temporale dell’accordo ed alla tipologia di immobile in questione. I parametri del canone concordato sono stabiliti da particolari Accordi territoriali tra le organizzazioni di proprietari di immobili ed inquilini.
Questi contratti sono conosciuti come “contratti 3+2”.
Il contratto transitorio e per studenti
Questa tipologia contrattuale ha una durata non superiore a 18 mesi e può essere adottata solo in presenza di particolari esigenze, previste dagli Accordi territoriali, che devono essere dimostrate con documenti, o nel caso di affitto a studenti.
Anche in questo caso le parti dovranno concordare la cifra relativa al canone di locazione affidandosi secondo le modalità previste per il contratto a canone concordato.
Gli aspetti fiscali
Tutti i contratti devono essere registrati presso l’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla stipula, o dalla decorrenza se antecedente alla sottoscrizione.
Per il pagamento delle imposte e delle tasse il proprietario può scegliere tra il regime normale od optare per la c.d. “cedolare secca”.
Le tipologie di contratto, dunque, sono quattro: 1) libero mercato con tassazione normale; 2) libero mercato con cedolare secca; 3) canone concordato con tassazione normale; 4) canone concordato con cedolare secca.
Nel primo caso si paga annualmente l’imposta di registro (2% del canone annuo), sul contratto vanno apposte le marche da bollo, e nella dichiarazione annuale IRPEF si pagheranno le tasse sull’95% del canone annuo con l’aliquota marginale.
Nel secondo caso non si paga né imposta di bollo né imposta di registro, e si paga un IRPEF forfettaria del 21% sull’intero canone annuo.
Nel terzo caso si pagano l’imposta di registro del 1,4% del canone annuo e le marche da bollo; nella dichiarazione annuale IRPEF si pagheranno le tasse sul 66,5% del canone annuo con l’aliquota marginale, e l’IMU e la TASI sono ridotti al 75%.
Nel quarto caso non si pagano né l’imposta di bollo né l’imposta di registro, e sull’intero canone annuo si paga un IRPEF del 10%, e l’IMU e la TASI sono ridotti al 75%.
La tipologia del canone concordato a cedolare secca, pertanto, è oggi la scelta più conveniente sia per il proprietario che per l’inquilino.
Quest’ultimo potrà usufruire di un canone di affitto più concorrenziale e competitivo rispetto ai valori medi di mercato. Non da meno, qualora la casa in questione sia utilizzata come abitazione principale, si potrà godere di una detrazione IRPEF di € 495,80 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71. Oppure, se il reddito complessivo è superiore a € 15.493,71, ma non superiore a € 30.987,41, la detrazione è dimezzata e, dunque, pari a € 247,90.
Come ottenere le agevolazioni fiscali
Poiché i Comuni di Roma, Pomezia, Ardea, Aprilia, Anzio e Nettuno sono considerati ad alta tensione abitativa - delibera del CIPE n. 87/2003 - per la corretta adozione del contratto a canone concordato e del contratto transitorio nonché per l’ottenimento delle agevolazioni fiscali è indispensabile l’attestazione sindacale.
Cos’è l’attestazione
L’attestazione sindacale certifica che il contenuto economico e normativo del contratto di locazione è conforme all’accordo territoriale del comune in cui è ubicato l’immobile.
Essa costituisce requisito indispensabile perché proprietario ed inquilino possano godere delle agevolazioni fiscali connesse all’adozione del contratto di locazione a canone concordato; risulta altresì obbligatoria allorché si stipuli il contratto transitorio.
Il nostro sindacato è competente a fornire le anzidette attestazioni per gli immobili siti nei Comuni di Roma, Pomezia, Ardea, Aprilia, Anzio e Nettuno.
Contatti
Per ulteriori chiarimenti e/o
informazioni potete contattare Unione Inquilini Pomezia
chiamando al 388.7982156
o inviando una e-mail a:
uipomezia@gmail.com