restare all’interno di bar, ristoranti e degli altri locali adibiti alla ristorazione (pub, gelaterie, pasticcerie…), se è sospeso il consumo di cibi al loro interno?
L’ingresso e la permanenza nei locali da parte dei clienti sono consentiti per l’uso dei servizi igienici, per effettuare il pagamento del conto (ove non fosse possibile effettuarlo all’esterno) o per acquistare i prodotti per asporto, per il tempo strettamente necessario a tali necessità e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti.
ATTIVITA' CULTURALI, EVENTI, CERIMONIE, RIUNIONI
1. Cosa è previsto per i musei e gli altri luoghi della cultura?
Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) è assicurato, dal lunedì al venerdì, con modalità di fruizione contingentata nel rispetto delle misure anti-Covid. Il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo, sempre con modalità di fruizione contingentata nel rispetto delle misure anti-Covid. Alle stesse condizioni sono aperte al pubblico anche le mostre.
2. Quali sono le nuove regole per gli spettacoli che si svolgono in teatri, sale da concerto, cinema, live-club e altri locali?
Dal 26 aprile 2021, è di nuovo possibile, in questa zona, tenere spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club (locali di musica dal vivo, nei quali non è comunque consentita l’attività di ballo) e in altri locali o spazi, anche all'aperto. Gli spettacoli in presenza di pubblico devono svolgersi esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. Inoltre, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalle regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome o, in mancanza, nel rispetto di quelle nazionali. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Tali linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni già descritte.
3. Le discoteche e le sale da ballo sono aperte in questa zona?
No, le attività che hanno luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati restano non consentite.
4. Le trasmissioni televisive, in diretta o registrate, possono svolgersi in presenza di pubblico (comparse, figuranti, ospiti)?
Sì, in quanto alle trasmissioni televisive non si applicano le restrizioni previste per gli spettacoli, perché la presenza di pubblico in studio rappresenta soltanto un elemento “coreografico” o comunque strettamente funzionale alla trasmissione. Deve essere comunque sempre garantito il rispetto delle prescrizioni sanitarie, nonché quelle in materia di distanziamento interpersonale sia fra il pubblico o gli ospiti, sia fra il personale artistico e il pubblico o gli ospiti medesimi. Qualora, per ragioni di produzione, non fosse possibile garantire continuativamente la distanza interpersonale di almeno un metro tra il pubblico e il personale artistico, sarebbe in ogni caso obbligatorio indossare la mascherina. Per quanto concerne le modalità lavorative del personale artistico, si rinvia ai relativi protocolli professionali e alle relative interpretazioni dei ministeri di settore.
5. È consentita la presenza di pubblico agli eventi e alle competizioni in ambito sportivo?
La presenza di pubblico agli eventi e alle competizioni in ambito sportivo non è consentita in questa zona fino al 31 maggio 2021 compreso, salvi casi specifici descritti più avanti in questa stessa faq. Dal 1° giugno 2021, in questa zona, è consentita la presenza di pubblico agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva o da organismi sportivi internazionali. I posti a sedere dovranno essere preassegnati e dovrà essere assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non potrà essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non potrà essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività dovranno svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio. Tali linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19. Infine, per competizioni o eventi o sportivi di particolare rilevanza, che si svolgono anche al chiuso, il Sottosegretario con delega allo Sport può anche stabilire, sentito il Ministro della salute, una data diversa da quella del 1° giugno 2021.